Condizioni di Servizio

Condizioni di contratto pacchetti turistici

Le presenti Condizioni generali di vendita (di seguito “Condizioni Generali”) regolano l’offerta e la vendita di Pacchetti Turistici presenti sul sito www.rottediportolano.com.

 

(I servizi di intermediazione proposti da LRDP Group Srl per la locazione semplice di barche sono oggetto dicondizioni generali separate).

 

PREMESSA

Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo (online o cartaceo), ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione che viene inviata da LRDP Group, quale mandataria del viaggiatore. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti indicati nel contratto, sia il contratto di pacchetto turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

Articolo 1 – Fonti Normative

La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del Turismo (artt. 32-51 – novies) così come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni, nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato e dal d. lgs. 70/2003 in materia di commercio elettronico, in quanto applicabili.

Articolo 2 – Definizioni

Pacchetto Turistico: il pacchetto turistico pubblicizzato da LRDP Group Srl in conformità con la definizione prevista all’art. 33 Codice del Turismo[1] e successive modificazioni.

Servizio Turistico Collegato: servizi turistici acquistati da professionisti diversi con vari contratti ma connessi tra loro ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, se LRDP Group agevola, alternativamente: 1) la prenotazione al momento di un’unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita; 2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

Supporto durevole: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere

[1] “la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, né qualificabile come “servizio turistico integrativo”) ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:A) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del Viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi; B) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono: acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il Viaggiatore acconsenta al pagamento; offerti, venduti a prezzo forfettario o globale; pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga; combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al Viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del Viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico”;

in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

LRDP Group Srl: (di seguito “LRDP Group”) Società a responsabilità limitata, con sede legale in Lecce alla via n.sauro, 51, P.IVA, CF e numero iscrizione al registro delle imprese 04911660753, numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche di Lecce (REA) 327952, capitale sociale i.v. euro 42.000,00. Licenza della Provincia di Lecce n° 90 del 21.01.2014

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) lrdpgroupsrl@pec.it  .

Soggetto giuridico che organizza e/o vende Pacchetti Turistici o Servizi Turistici Collegati, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di professionista che agevola servizi turistici collegati o fornisce servizi turistici, ai sensi della vigente normativa.

Sito: www.rottediportolano.com

Viaggiatore: ogni persona che stipula un contratto o che intende farlo, o è autorizzato a viaggiare in base ad un pacchetto turistico o servizio turistico collegato offerto da LRDP Group.

Circostanze Inevitabili e Straordinarie: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;

Difetto di Conformità: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un Pacchetto;

Minore: persona di età inferiore ai 18 anni;

Modulo Informativo Standard: modulo allegato alle presenti Condizioni Generali ai sensi dell’art. 34 del Codice del Turismo e successive modificazioni;

Rientro: il ritorno del Viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

 

Articolo 3 – Oggetto e ambito d’applicazione

Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito Condizioni Generali) regolano l’offerta e la vendita di “Servizi/ pacchetti turistici” sul sito web www.rottediportolano.com .

Con le presenti Condizioni Generali di Vendita, LRDP Group informa il Viaggiatore che il Contratto di Pacchetto Turistico disciplinato dalle presenti Condizioni Generali è assistito da una garanzia per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del Pacchetto Turistico e il rientro immediato del Viaggiatore, nei casi di insolvenza o fallimento ai sensi di quanto previsto all’art. 47, comma 2 del Codice del Turismo. A tale scopo, LRDP group S.r.l. ha sottoscritto polizza contro il rischio insolvenza n° 6006003114/U con Nobis Compagnia di Assicurazione. I viaggiatori possono contattare tale entità o se del caso, l’autorità competente qualora i servizi siano negati causa insolvenza di LRDP group S.r.l..

LRDP Group Srl commercializza sul proprio Sito delle offerte di prenotazione di Pacchetti Turistici, ad ogni personaavente espressamente dichiarato di aver letto le Condizioni Generali e averle    accettate, cosi come le descrizioni delle offerte.

Con le Condizioni Generali, LRDP Group vende e il Viaggiatore acquista a distanza il Pacchetto Turistico. Il contratto di compravendita tra LRDP Group ed il Viaggiatore si conclude esclusivamente attraverso la rete internet, mediante l’accesso del Viaggiatore sul Sito e l’inoltro di un ordine di acquisto.

Le Condizioni Generali possono essere modificate in ogni momento da LRDP Group ed eventuali modifiche alle Condizioni Generali entreranno in vigore dal momento della loro pubblicazione sul Sito. Il Viaggiatore è pertanto invitato ad accedere con regolarità al Sito e a verificare la pubblicazione delle Condizioni Generali più aggiornate.

Le Condizioni Generali modificate diverranno parte integrante dei nuovi contratti stipulati tra LRDP Group ed il Viaggiatore, a far data dal primo ordine di acquisto inoltrato a LRDP Group a seguito della loro pubblicazione sul Sito. Nel caso di ordini di acquisto inoltrati prima di tale comunicazione, troverà applicazione la precedente versione delle Condizioni Generali.

Se una delle clausole delle Condizioni Generali si rivelasse nulla o abusiva, il contratto resterebbe applicabile intutte le sue disposizioni diverse da quelle giudicate nulle o abusive, che pertanto continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.

Il servizio di prenotazione dei biglietti aerei proposto è effettuato da un terzo esterno e non è disciplinato dalle Condizioni Generali.

(non sono sicura di questo, ma cambia completamente inserirlo o meno, perché se l’agenzia fa anche i biglietti deve garntire il reimpatrio

I servizi di intermediazione per il noleggio di una barca sono disciplinati da specifiche condizioni Generali, diverse da queste, disponibili sul sito e denominate “LRDP_Condizioni Generali Noleggi”

 

Articolo 4 – Informazioni al Viaggiatore

4.1   Prima della conclusione del Contratto di Pacchetto Turistico, LRDP Group fornirà inoltre al Viaggiatore il Modulo Informativo Standard e, salvo quanto già presente all’interno delle presenti Condizioni Generali di Vendita, le seguenti informazioni:

a)    le caratteristiche principali dei Servizi Turistici, quali:

1)    la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se e incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;

2)    i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, LRDP Group informa il Viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;

3)    l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;

4)    i pasti eventualmente forniti;

5)    le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;

6)    i Servizi Turistici prestati al Viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;

7)    la lingua in cui sono prestati i servizi;

8)    se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del Viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del Viaggiatore;

b)    la propria denominazione commerciale e il proprio indirizzo geografico, i propri recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;

c)     il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il Viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;

d)    le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o la percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il Viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;

e)    il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a) del Codice del Turismo prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;

f)      le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, formalità sanitarie del Paese di destinazione;

g)    le informazioni sulla facoltà per il Viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, delle spese di recesso standard richieste da Mondovela;

h)    le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del Viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;

i)      gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del Viaggiatore;

j)      se necessario, informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111/05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno probabilmente in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata”).

4.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni previste dal “modulo informativo standard” di cui all’allegato A, parte II, del codice del turismo.

 

Articolo 5 – Prenotazione

5.1 Sul Sito sono presenti le schede descrittive dei Pacchetti Turistici. Potrebbero essere presenti delle minime differenze tra le foto riportate e il prodotto fornito.

LRDP Group si riserva la possibilità di modificare tali schede in ogni momento prima della firma del contratto con il Viaggiatore. Le modifiche possono concernere: il prezzo, l’itinerario, le prestazioni proposte o il modello della barca. Le modifiche apportate alle schede descrittive sono oggetto di un aggiornamento sul Sito.

Dopo la firma del contratto, le modifiche apportate alle schede descrittive non sono applicabili alle Crociere oggettodel contratto.

5.2 Il Viaggiatore interessato effettua una richiesta di preventivo a LRDP Group. La richiesta di preventivo indica le date in cui il Viaggiatore desidera effettuare una prenotazione, il numero di persone comprese nella  prenotazione e, eventualmente, la tipologia di pacchetto ricercato.

5.3 LRDP Group invierà, all’indirizzo dichiarato dal Viaggiatore interessato, un preventivo indicante le prestazioni offerte (sulla scorta delle richieste del viaggiatore) e il prezzo corrispondente, così come le modalità di pagamento.

Il Viaggiatore, una volta individuata l’offerta che intende prenotare informerà LRDP Group, che procederà ad opzionare il pacchetto richiesto. Una volta ricevuto l’acconto da parte del Viaggiatore, LRDP Group confermerà la prenotazione. Resta inteso che la prenotazione del Pacchetto Turistico non è garantita fino a che la stessa non viene confermata. Pertanto, LRDP raccomanda ai Viaggiatori di attendere la conferma di prenotazione prima di impegnarsi in spese collegate alla prenotazione stesse.

5.5 Il Contratto di Pacchetto Turistico è concluso quando il Viaggiatore ha effettuato il pagamento previsto nelle modalità di pagamento della Conferma di Prenotazione.

5.6 Il Viaggiatore s’impegna a verificare la correttezza dei dati personali contenuti nella Conferma di Prenotazione e a comunicare tempestivamente a LRDP Group eventuali correzioni all’indirizzo email booking@rottediportolano.com.

5.7 L’Ordine compilato dal Viaggiatore sarà archiviato nella banca dati di LRDP Group per il tempo necessario alla sua evasione e, comunque, nei termini di legge. Per accedere all’Ordine il Viaggiatore potrà consultare la sezione “il Tuo Account” del Sito, dove troverà l’elenco di tutti gli ordini effettuati.

5.8 La lingua a disposizione dei Viaggiatori per la conclusione del contratto è l’italiano e l’inglese. Il Servizio Clienti è in grado di comunicare con gli utenti in italiano e in inglese a mezzo email.

5.9 Al momento della conclusione del Contratto di Pacchetto Turistico o, comunque, appena possibile, LRDP Group fornirà al Viaggiatore una copia della Conferma di Prenotazione su Supporto Durevole.

5.10 I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al Viaggiatore in tempo utile prima della partenza e il Viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati, unitamente ad altri eventuali documenti (es. biglietti aerei) consegnati da LRDP Group. Il Viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio e a comunicare immediatamente al venditore eventuali errori. Il Viaggiatore deve comunicare a LRDP Group i dati dei partecipanti esattamente come riportati sui documenti personali d’identità.

5.11 Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai Viaggiatori a destinazione sono estranei al contratto. Pertanto, nessuna responsabilità in merito a ciò potrà essere ascritta a LRDP Group, neppure nell’eventualità che, a titolo di cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o corrispondenti locali possano occuparsi della loro prenotazione

Articolo 6 – Pagamento 

6.1 Il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato secondo le modalità e i tempi concordati nella Conferma di Prenotazione. Il Viaggiatore può, a sua discrezione, corrispondere l’intero prezzo al momento della prenotazione.

Per le prenotazioni effettuate in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo (usualmente 45 giorni prima), l’intero importo dovrà essere versato alla sottoscrizione della Conferma di prenotazione.

Il pagamento del saldo deve avvenire al massimo 45 giorni prima della data di partenza, e comunque secondo il calendario previsto nella Conferma di Prenotazione. Diversamente, si riterrà che il viaggiatore abbia annullato la sua prenotazione, secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.

I dati bancari riportati dal Viaggiatore nel corso di un pagamento online non sono registrati nel sito di LRDP Group Srl.

 

Articolo 7 – Prezzo e revisione del prezzo

7.1 Il prezzo del Pacchetto Turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato sul sito web di LRDP Group. Esso potrà essere variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:

o    prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o altre fonti di energia;

o    il livello di diritti e tasse sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

o    tassi di cambio pertinenti al pacchetto in questione.

Un aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione su supporto durevole da parte di LRDP Group al Viaggiatore unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio del pacchetto. Se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto si applica il successivo punto 8.2 In caso di diminuzione del prezzo, LRDP Group ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al Viaggiatore, delle quali e tenuto a fornire prova su richiesta del Viaggiatore

7.2 Il prezzo e composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dal venditore al Viaggiatore; c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento, recesso e/o spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza; e) eventuali oneri e tasse aeroportuali.

Articolo 8 – Modifica, recesso di LRDP Group o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza

8.1 Prima dell’inizio dell’esecuzione del Contratto di Pacchetto Turistico, LRDP Group può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa importanza, comunicandole al Viaggiatore su un Supporto Durevole.

8.2 Se, prima dell’inizio dell’esecuzione del Contratto di Pacchetto Turistico, LRDP Group  è costretta a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei Servizi Turistici o non può soddisfare le richieste specifiche accettate in precedenza e riportate espressamente nel contratto oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall’organizzatore contestualmente alla comunicazione di modifica, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.

In caso di recesso, LRDP Group può offrire al Viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. La comunicazione di modifica indica al Viaggiatore le modifiche proposte, la loro incidenza sul prezzo del pacchetto, il termine entro il quale il Viaggiatore e tenuto a informare LRDP Group della sua decisione e le conseguenze della mancata risposta del Viaggiatore entro il predetto periodo nonché l’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e il relativo prezzo.

8.3 Se le modifiche del Contratto di Pacchetto Turistico o il pacchetto sostitutivo comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.

8.4 In caso di recesso dal Contratto di Pacchetto Turistico ai sensi del precedente comma, se il Viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, LRDP Group rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 (quattordici) giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’art. 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codice Turismo.

8.5 LRDP Group può recedere dal Contratto di Pacchetto Turistico e offrire al Viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e  LRDP Group comunica il recesso dal contratto al Viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di 20 (venti) giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 (sei) giorni, di 7 (sette) giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 (due) e 6 (sei) giorni, di 48 (quarantotto) ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di 2 (due) giorni;

b)  LRDP Group non è in grado di eseguire il contratto a causa di Circostanze Inevitabili e Straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al Viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio dell’esecuzione del Contratto di Pacchetto Turistico.

Articolo 9 – Recesso del viaggiatore

9.1 Il Viaggiatore che intende recedere dal contratto deve informare LRDP Group direttamente via mail all’indirizzo: booking@rottediportolano.com

9.2 Il Viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio dell’esecuzione del Contratto di Pacchetto Turistico dietro pagamento delle spese di recesso standard (penali di cancellazione) previste da LRDP Group, che dipendono dalla destinazione prescelta e dal momento in cui il Viaggiatore recede rispetto alla data di partenza. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l’importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei Servizi Turistici. Le penali di recesso standard per i pacchetti viaggio previste da LRDP Group seguono il piano dei pagamenti concordato nella Conferma di prenotazione. Se la cancellazione avviene a meno di 45 giorni dalla partenza, le penali saranno pari all’intero prezzo della prenotazione.

L’assenza del Viaggiatore al momento della partenza è assimilabile ad un annullamento della prenotazione il giornodella partenza.

9.3 Il Viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese di recesso unilaterale da parte del Viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. In base al pacchetto prescelto, LRDP Group informa il Viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di tali assicurazioni.

9.4 Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente art. 10.2. In caso di Circostanze Inevitabili e Straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

9.5 In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (cosi come definiti dall’art. 45 c.1 lett. h) codice consumo), il Viaggiatore ha diritto di recedere dal Contratto di Vendita di Pacchetto turistico entro un periodo di 5 (cinque) giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso LRDP Group documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.

 

LRDP Group consiglia ai propri clienti di sottoscrivere un’assicurazione a copertura delle spese di recesso unilaterale da parte del Viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso.

 

Articolo 10 – Modifiche dopo la partenza

10.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili a LRDP Group è impossibile fornire, in corso d’esecuzione del contratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei Servizi Turistici pattuiti nel Contratto di Pacchetto Turistico, LRDP Group offre, senza supplemento di prezzo a carico del Viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del Viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel Contratto di Pacchetto Turistico, LRDP Group concede al Viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.

10.2. Il Viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel Contratto di Pacchetto Turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.

10.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il Viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato all’art. 10.1, al Viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta si applicano il successivo articolo 14.5.

10.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili a LRDP Group, è impossibile assicurare il rientro del Viaggiatore come pattuito nel Contratto di Pacchetto Turistico, si applicano gli artt. 14.6 e 14.7.

Articolo 11 – Sostituzione e cessione del contratto ad altro Viaggiatore

11.1 Il Viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che:

a) LRDP Group ne sia informata entro e non oltre 7 (sette) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione del Contratto di Pacchetto Turistico;

b) la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;

c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;

d) vengano versate a LRDP Group tutte le spese amministrative e di gestione pratica per procedere alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la priva relativa ai diritti, imposte o altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione.

11.2 Il cedente e il cessionario del Contratto di Pacchetto Turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.

11.3 In applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione e successive modificazioni, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.

11.4 Se il Viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ Servizio Turistico di una pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, dovrà corrispondere a LRDP Group le spese amministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica stessa, con conseguente addebito a carico del Viaggiatore di una quota aggiuntiva denominata “Spese Variazioni Pratica” corrispondente ad Euro 80,00 (ottanta/00) per variazione.

Articolo 12 – Obblighi dei Viaggiatori

12.1 Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, se necessario, ai cittadini italiani sono fornite le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione.

12.2 Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto indicato sul sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento individuale valido per l’espatrio (passaporto, o per i Paesi UE, carta di identità valida per l’espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). I Minori di anni 14 e i Minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.

12.3 I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale visto d’ingresso e potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.

12.4 I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguandovisi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a LRDP Group.

12.5 I viaggiatori dovranno in ogni caso informare LRDP Group della propria cittadinanza prima della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza dovranno accertarsi di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

12.6 Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro immediate vicinanze e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare e l’eventuale incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto, il Viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non possono essere contenute nei cataloghi di LRDP Group – online o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni soggette a modifiche ad opera di autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando tutte le informazioni presenti sul sito web del Ministero degli Affari Esteri (schede “Paesi”, “salute in viaggio” e “avvertenze”). Il Viaggiatore e tenuto in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia a verificare la correttezza dei propri documenti personali e di eventuali Minori, nonché di munirsi di documenti validi per l’espatrio secondo le regole del proprio Stato e le convenzioni che regolano la materia. Il Viaggiatore deve provvedere ad espletare le relative formalità anche considerando che LRDP Group non ha l’obbligo di procurare visti o documenti.

12.7 Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località oggetto di “sconsiglio o “avvertimento” per motivi di sicurezza, il Viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.

12.8 I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro da LRDP Group, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che LRDP Group dovesse subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, LRDP Group può pretendere dal Viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per l’assistenza fornitagli, qualora il problema sia causato intenzionalmente dal Viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese sostenute.

12.9 Il Viaggiatore e tenuto a fornire a LRDP Group tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano causato o contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento o altri obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il Viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza, nonché per l’esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso LRDP Group del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

12.10 Il Viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente a LRDP Group, eventuali difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del pacchetto, come indicato al successivo articolo 13.

Articolo 13 – Classificazione Alberghiera

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere, laddove pertinenti al contratto concluso, viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico”, LRDP Group si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel dépliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del Viaggiatore.

Articolo 14 – Responsabilità dell’organizzazione per inesatta esecuzione del pacchetto

14.1 Ai sensi dell’art. 42 Codice Turismo, LRDP Group, in qualità di organizzatore, è responsabile dell’esecuzione di tutti i Servizi Turistici previsti dal Contratto di Pacchetto Turistico, indipendentemente dal fatto che tali Servizi Turistici devono essere prestati LRDP Group stessa, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di Servizi Turistici, ai sensi dell’art. 1228 del Codice Civile.

14.2 Il Viaggiatore, ai sensi degli art. 1175 e 1375 c.c., informa LRDP Group tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un Servizio Turistico previsto dal Contratto di Pacchetto Turistico.

14.3 Se uno dei Servizi Turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel Contratto di Pacchetto Turistico, LRDP Group pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei Servizi Turistici interessati dal difetto. Se LRDP Group non pone rimedio al difetto, si applica l’art. 15.

14.4 Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se LRDP Group non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal Viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata tempestivamente ai sensi dell’art. 14.2, il Viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e documentate; se LRDP Group  rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se e necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il Viaggiatore specifichi un termine.

14.5 Se un difetto di conformità, ai sensi dell’art. 1455 del Codice Civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei Servizi Turistici inclusi in un pacchetto e LRDP Group non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal Viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi dell’art. 14.2, il Viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il Contratto di Pacchetto Turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo art. 15 una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, LRDP Group provvede anche al rientro del Viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il Viaggiatore.

14.6 Laddove sia impossibile assicurare il rientro del Viaggiatore, LRDP Group sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a 3 (tre) notti per Viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione Europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.

14.7 La limitazione dei costi di cui al precedente comma 14.6 non si applica alle persone a mobilita ridotta, definite dall’art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché LRDP Group abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 (quarantotto) ore prima dell’inizio dell’esecuzione del Contratto di Pacchetto Turistico.

Articolo 15 – Riduzione del prezzo e risarcimento dei danni

15.1 Il Viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che LRDP Group dimostri che tale difetto è imputabile al Viaggiatore.

15.2 Il Viaggiatore ha diritto di ricevere da LRDP Group il risarcimento adeguato di qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.

15.3 Al Viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se LRDP Group dimostra che il difetto di conformità è imputabile al Viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei Servizi Turistici inclusi nel Contratto di Pacchetto Turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.

15.4 A LRDP Group si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano l’Italia o l’UE, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un Servizio Turistico incluso in un pacchetto.

15.5 Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del risarcimento dovuto da LRDP Group, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa.

15.6 Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del Codice del Turismo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti comunitari e convenzioni internazionali applicabili devono detrarsi gli uni dagli altri.

Articolo 16 – Obbligo di assistenza

16.1 LRDP Group presta adeguata assistenza senza ritardo al Viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui al punto 14.7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il Viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare Servizi Turistici Alternativi.

16.2 LRDP Group addebiterà al Viaggiatore le spese effettivamente sostenute relativamente all’assistenza di cui al precedente punto 16.1, qualora il problema sia causato intenzionalmente dal Viaggiatore o per sua colpa.

16.3 Il Viaggiatore indirizzerà a LRDP Group messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del Contratto di Pacchetto Turistico.

 

Articolo 17 – Responsabilità del Venditore

Il venditore, ovvero il professionista diverso dall’organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore, deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale.

 

Articolo 18 – Assicurazioni contro le spese di annullamento e di rimpatrio

18.1 Il Viaggiatore si obbliga altresì a stipulare al momento della prenotazione polizze assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni previste dal Codice del Turismo) di cui all’art. 9, nonché quelle derivanti da infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal Viaggiatore direttamente nei confronti delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in essere tra Viaggiatore e compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica i suoi effetti tra Viaggiatore e compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 c.c.

18.2 I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare a LRDP Group eventuali necessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna l’emissione di polizze diverse da quelle proposte dalla stessa LRDP Group o incluse nel prezzo del pacchetto.

 

Articolo 19 – Garanzie al viaggiatore

19.1 LRDP Group è assicurata per la responsabilità civile a favore del Viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi assunti con il Contratto di Pacchetto Turistico.

19.2 LRDP Group, nei casi di insolvenza e fallimento propri garantisce, altresì, senza ritardo su richiesta del Viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del Viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del Viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al Viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 Codice Turismo.

19.3 Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano Servizi Turistici Collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un Servizio Turistico Collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.

Articolo 20 – Singoli servizi turistici e servizi turistici collegati

 

20.1 I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non si possono configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste dal Codice del Turismo e si applicheranno le condizioni contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità del corretto adempimento del contratto è del fornitore del servizio.

20.2 In caso di prenotazione di Servizi Turistici Collegati il Viaggiatore dispone di una protezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa dell’insolvenza del professionista che ha incassato le somme pagate dal Viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore del servizio.

Articolo 21 – Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n° 38/2006.

La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

Articolo 22 – Privacy

LRDP Group informa il Viaggiatore che il trattamento dei suoi dati personali, conferiti in relazione all’acquisto del Pacchetto Turistico, avverrà in conformità al Regolamento UE 2016/679 e secondo le modalità di cui all’informativa privacy visionabile al seguente link

 

Articolo 23 – Legge applicabile – Foro competente – Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie

23.1 I contratti conclusi tra LRDP Group ed il Viaggiatore in relazione all’acquisto dei Pacchetti Turistici presentati sul Sito sono regolati dalla legge italiana con esclusione della applicazione dei suoi principi in materia di conflitto di legge applicabile e con espressa esclusione della Convenzione di Vienna sulla vendita di beni mobili. Ai contratti conclusi tra LRDP Group ed il Viaggiatore in relazione all’acquisto dei Pacchetti Turistici presentati sul Sito si applicano, in particolare, le disposizioni di cui al Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni) e le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 70/2003 in materia di commercio elettronico, nonché, per quanto applicabili, le disposizioni di cui al Codice del Turismo (D. Lgs. 79/2011 e successive modificazioni ed integrazioni).

23.2 I Viaggiatori residenti in altri stati appartenenti all’Unione Europea, possono avvalersi delle disposizioni eventualmente più favorevoli previste dalla legge del paese in cui il Viaggiatore ha la sua residenza abituale.

Per ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione, interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita è competente il Tribunale del luogo in cui l’utente risiede o ha eletto domicilio, se ubicati nel territorio dello Stato Italiano.

23.3 In ogni caso, LRDP Group fornirà al Viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all’organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013.

Le clausole delle Condizioni Generali che necessitano di essere specificatamente approvate per iscritto ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano e del Codice del Consumo sono le seguenti clausole: 8 (prezzo e revisione del prezzo), 9 (modifica, recesso di Mondovela o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza), 10 (recesso del viaggiatore), 11 (modifiche dopo la partenza), 12 (sostituzione e cessione del contratto ad altro viaggiatore), 13 (obblighi dei viaggiatori), 15 (responsabilità dell’organizzatore per inesatta esecuzione del pacchetto), 16 (riduzione del prezzo e risarcimento dei danni), 17 (obbligo di assistenza), 18 (assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio), 19 (garanzie del viaggiatore), 20 (singoli servizi turistici e servizi turistici collegati), 23 (legge applicabile e foro competente) che il Viaggiatore dichiara e garantisce di conoscere perfettamente


[1] “la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, né qualificabile come “servizio turistico integrativo”) ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:A) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del Viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi; B) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono: acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il Viaggiatore acconsenta al pagamento; offerti, venduti a prezzo forfettario o globale; pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga; combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al Viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del Viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico”;

Condizioni generali di locazione

1. SOGGETTO DEL CONTRATTO
L’armatore, rappresentato solo per fini commerciali da Le Rotte di Portolano, concede in locazione al locatario l’imbarcazione da diporto senza equipaggio (skipper/hostess non rappresentano un equipaggio), indicata nella comunicazione di conferma di locazione.

2. CONSEGNA DELLA BARCA
2.1 L’armatore consegnerà l’imbarcazione nel giorno ed ora stabiliti nella comunicazione di conferma di locazione, in stato di navigabilità, con le relative pertinenze, completa di accessori, equipaggiamenti e dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e assicurata ai sensi di cui al successivo art. 11 ed in regola con le leggi e normative vigenti nel Paese in cui la barca è registrata e naviga.

2.2 All’atto della consegna, l’armatore fornirà al locatario un inventario in cui sono specificate le condizioni e l’equipaggiamento della barca e consegnerà allo stesso i documenti relativi alla barca locata indicanti l’area ed il periodo di navigazione autorizzati e coperti dalla polizza assicurativa. La sottoscrizione dell’inventario da parte del locatario implica il riconoscimento da parte dello stesso di aver ricevuto l’imbarcazione in buono stato di manutenzione, idonea all’uso pattuito e dotata di tutti gli accessori regolamentari.

2.3 Il locatario deve provvedere al pagamento della cauzione di cui al successivo articolo 10, qualora prevista, in contanti o a mezzo carta di credito.

2.4 Alla consegna, il locatario deve altresì esibire all’armatore i seguenti documenti:
– un documento di identificazione personale;
– la patente nautica dello skipper qualora richiesta;
– copia della lista equipaggio, conforme all’originale consegnato a Le Rotte di Portolano al momento del saldo, indicante i dati anagrafici e di identificazione di tutte le persone imbarcate.

2.5 L’obbligo di consegna dell’imbarcazione diventa esigibile per l’armatore soltanto dopo che il locatario avrà provveduto a corrispondere l’intero corrispettivo della locazione, avrà versato la cauzione, avrà sottoscritto l’inventario ed esibito i documenti di cui sopra.

3. RITARDO NELLA CONSEGNA E MANCATA CONSEGNA

3.1 Se per qualsiasi motivo l’armatore non potesse consegnare l’imbarcazione locata nel giorno e ora stabiliti nella comunicazione di conferma di locazione, sarà in facoltà del locatario ottenere il rimborso della relativa quota giornaliera non goduta.

3.2 Nel caso in cui, per qualsiasi causa, l’armatore non potesse consegnare l’imbarcazione locata avrà la possibilità di consegnarne un’altra di analoghe caratteristiche entro quarantotto ore con l’obbligo di rimborsare al locatario la sola quota giornaliera eventualmente non goduta. Qualora il ritardo si protraesse oltre il suddetto periodo, il locatario potrà recedere dal contratto dandone comunicazione scritta all’armatore nelle ventiquattro ore successive e avrà diritto di ottenere esclusivamente la restituzione integrale del prezzo pagato.

4: ABILITAZIONE

4.1 L’armatore non è tenuto a verificare preventivamente le competenze nautiche dichiarate dal locatario.

4.2 Qualora il locatario, all’atto della consegna, si mostrasse incapace a condurre l’imbarcazione – ad insindacabile giudizio dell’armatore – il contratto si intenderà risolto di diritto ed il prezzo versato dal locatario sarà trattenuto dall’armatore a titolo di penale. Ove ve ne sia la possibilità, l’armatore potrà imporre la presenza a bordo, a spese del locatario, di uno skipper di esperienza. In caso di rifiuto del locatario ad imbarcare lo skipper, il contratto si intenderà risolto ed il prezzo versato dal conduttore sarà trattenuto dall’armatore a titolo di penale.

5: OBBLI GHI DEL LOCATARIO

5.1 Avvenuta la consegna, il locatario è l’unico responsabile della barca e delle attrezzature e risponde in proprio per qualsiasi danno arrecato alla barca, alle attrezzature ed equipaggiamenti, all’equipaggio e ai terzi (ivi compresi gli ospiti presenti a bordo). Pertanto, l’armatore non sarà in alcun modo responsabile per i danni eventualmente subiti, in conseguenza dell’utilizzo dell’imbarcazione, dal locatario o terzi a qualunque titolo imbarcati, salvo che tali danni discendano da difetti propri dell’imbarcazione.

5.2 Il locatario è assoggettato a tutti gli obblighi legali e doveri propri della figura del “Comandante di imbarcazione”.

5.3 Il locatario è tenuto a restituire l’imbarcazione nei termini temporali e spaziali fissati nella comunicazione di conferma di locazione, nello stato di fatto in cui ne aveva assunto l’uso, con le medesime caratteristiche, priva di alcuna modificazione ed idonea al medesimo uso, unitamente agli accessori, equipaggiamenti, dotazioni e documenti ricevuti all’atto della consegna.

5.4 Su richiesta dell’armatore, il locatario e lo skipper sono tenuti a dichiarare per iscritto le loro competenze nautiche.

5.5 Il locatario è tenuto a conoscere e rispettare le leggi e i regolamenti sulla nautica da diporto vigenti nell’area di crociera.

Con la sottoscrizione della proposta di locazione, il locatario solleva espressamente l’armatore da ogni responsabilità conseguente alla violazione delle leggi e dei regolamenti sopra indicati.

5.6 Alla data di inizio della locazione, il locatario deve aver compiuto i diciotto anni di età.

6: USO DELLA BARCA

Il locatario è tenuto ad usare l’imbarcazione con particolare diligenza, secondo le buone regole marinaresche, la corretta tecnica nautica, le caratteristiche tecnicostrutturali proprie dell’imbarcazione, oltre che secondo quanto indicato dai documenti di bordo ed in conformità con l’impiego convenuto.

Il locatario si impegna a:
– adibire l’imbarcazione esclusivamente ad uso diportistico, prendendo atto che è fatto divieto assoluto di trasporto merci e passeggeri, pesca professionale e qualsiasi genere di commercio;
– rispettare il numero massimo delle persone trasportabili;
– rispettare le aree e i periodi di navigazione autorizzati e comunque navigare solo nelle acque consentite per il tipo dell’imbarcazione;
– rispettare le leggi del paese ospitante, le normative riguardanti le dichiarazioni di dogana, le disposizioni delle autorità portuali, doganali, sanitarie e le norme di pesca anche subacquea;
– prestare ascolto all’autorità portuale ed agli avvisi ai naviganti, in particolare quando sussistano limiti e divieti alla navigazione in caso di maltempo e/o di pericolosità per la navigazione;
– navigare solo in condizioni meteorologiche che garantiscano la totale sicurezza per sé e per l’equipaggio;
– mantenere la barca in corretto stato di navigabilità per tutta la durata del periodo di locazione;
– informare l’armatore, all’atto della prenotazione, dell’intenzione di utilizzare la barca per competizioni veliche e regate o per attività didattiche, ricevendo la relativa autorizzazione.
– mantenere aggiornati i documenti di navigazione, riportando sul giornale di bordo arrivi e partenze dai porti, condizioni atmosferiche, ore di motore effettuate, danni, riparazioni;
– non navigare in zone pericolose in conseguenza di guerre, ostilità, operazioni militari e nelle zone dove è interdetta la navigazione, tenendo presente che in tali casi l’assicurazione non è operante;
– non sublocare l’imbarcazione in oggetto.

7: SPESE CORRENTI

Sono a carico del locatario tutte le spese correnti relative all’uso ed ai consumi di bordo per il periodo della locazione.

8: MANUTENZIONE ECURA DELL’I MBARCAZIONE

Il locatario si impegna ad avere cura dell’imbarcazione, a mantenere in ordine le attrezzature sia interne che esterne, a mantenere funzionanti ed in corretto uso le dotazioni e gli accessori, a riconsegnare l’imbarcazione nelle condizioni in cui gli è stata consegnata.
Il locatario si impegna, inoltre, ad effettuare a proprie spese – durante il periodo di locazione – i lavori di manutenzione ordinaria e di cura quotidiana.

9: DANNI, AVARIE, INCIDENTI

9.1 In caso di danneggiamenti, avarie, incidenti, collisioni, perdita degli equipaggiamenti, il locatario deve immediatamente avvisare telefonicamente l’armatore, pena la perdita della garanzia assicurativa, e deve inviare allo stesso entro le successive 24 ore un dettagliato rapporto scritto su quanto accaduto.

9.2 Il locatario potrà proseguire la navigazione soltanto qualora la continuazione della crociera non aggravi i danneggiamenti subiti dall’imbarcazione, né possa cagionare pericolo per altre imbarcazioni e per le persone.

9.3 Qualora l’imbarcazione subisca avarie che ne pregiudichino l’utilizzazione per un periodo superiore alle 24 ore, il locatario avrà diritto di ottenere il rimborso delle rate giornaliere del prezzo eccedente detto periodo solo nel caso in cui l’avaria non dipenda da un comportamento imperito e/a colposo del locatario,

9.4 Eventuali riparazioni ed assistenza da terzi dovranno essere autorizzate dall’armatore e le relative spese saranno rimborsate dallo stesso al locatario al rientro al porto d’imbarco – dietro presentazione delle pezze giustificative – solo se i guasti siano stati determinati da un difetto della barca. In tal caso, il locatario potrà recedere dal contratto se il tempo occorrente per le riparazioni sia superiore a 2 giorni. In caso di risoluzione del contratto, il locatario avrà diritto alla restituzione dei canoni relativi ai giorni non goduti.

10: CAUZIONE

10.1 Al momento della consegna dell’imbarcazione, il locatario è tenuto a versare all’armatore la cauzione indicata nella comunicazione di conferma di locazione a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto.

10.2 Il deposito cauzionale è improduttivo di interessi legali.

10.3 Il mancato versamento della cauzione è causa di risoluzione del contratto ed prezzo versato dal conduttore sarà trattenuto dall’armatore a titolo di penale.

10.4 La cauzione sarà restituita al locatario all’atto dello sbarco o, al più tardi, entro un mese dallo sbarco dopo che l’armatore avrà costatato l’assenza di danni, di avarie, di violazioni contrattuali e di obbligazioni contratte dal locatario durante la locazione.

10.5 In caso di danni all’imbarcazione coperti dalla polizza assicurativa, la cauzione sarà restituita al locatario solo dopo che l’assicurazione avrà liquidato il danno.

11 ASSICURAZIONE

L’imbarcazione è coperta da polizza assicurativa contro tutti i danni che possano verificarsi alla barca per la perdita totale e parziale dell’imbarcazione, per il furto totale e parziale della barca e delle sue attrezzature, per la responsabilità civile.
L’assicurazione non copre:
– i danni cagionati per fatto e colpa del locatario all’imbarcazione e alle attrezzature il furto, la perdita o il danneggiamento delle cose e degli effetti di proprietà del locatario e dei trasportati
– i danni patiti dal locatario e dai trasportati per fatti o atti estranei alla responsabilità civile dell’armatore.

12: RICONSEGNA DELLA BARCA

12.1 Il locatario si obbliga a restituire puntualmente l’imbarcazione, nei termini temporali e nel porto indicati nella comunicazione di conferma di locazione. L’itinerario della crociera deve essere programmato in modo tale da consentire il ritorno nei tempi stabiliti, anche in caso di condizioni meteorologiche avverse.
12.2 Nel caso di ritardo nella riconsegna, verrà applicata a carico del locatario una penale pari al prezzo giornaliero pattuito per ogni sei ore di ritardo, oltre il risarcimento del danno che l’armatore dovesse subire per la mancata consegna al locatario successivo. Viene considerato ritardo anche il tempo necessario per riportare l’imbarcazione nel porto di consegna, qualora il locatario interrompesse o terminasse la crociera in un porto diverso da quello indicato; in tal caso restano a carico del locatario anche le spese di trasporto o di trasferimento al porto di consegna.
12.3 All’atto della riconsegna della barca, l’armatore ed il locatario verificheranno le condizioni della barca e provvederanno alla redazione dell’inventario. Il locatario è custode dell’imbarcazione sino al momento in cui l’inventario non venga sottoscritto da entrambe le parti.

13: RECESSO DEL LOCATARIO ED INTERRUZIONE DELLA CROCIERA

13.1 Il locatario che intenda recedere dal contratto deve darne tempestiva comunicazione scritta all’armatore a mezzo lettera raccomandata da inviare a Le Rotte di Portolano.
Nel caso di recesso del locatario, l’armatore ha diritto di trattenere o di pretendere gli acconti versati o da versare qualora la comunicazione del recesso avvenga prima del saldo, gli acconti ed il saldo, se la comunicazione avvenisse dopo il saldo.
13.2 In caso di interruzione della crociera, il locatario non avrà diritto ad alcun rimborso.

Fondo di Garanzia

1. SOGGETTO DEL CONTRATTO
L’armatore, rappresentato solo per fini commerciali da Le Rotte di Portolano, concede in locazione al locatario l’imbarcazione da diporto senza equipaggio (skipper/hostess non rappresentano un equipaggio), indicata nella comunicazione di conferma di locazione.

2. CONSEGNA DELLA BARCA
2.1 L’armatore consegnerà l’imbarcazione nel giorno ed ora stabiliti nella comunicazione di conferma di locazione, in stato di navigabilità, con le relative pertinenze, completa di accessori, equipaggiamenti e dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e assicurata ai sensi di cui al successivo art. 11 ed in regola con le leggi e normative vigenti nel Paese in cui la barca è registrata e naviga.

2.2 All’atto della consegna, l’armatore fornirà al locatario un inventario in cui sono specificate le condizioni e l’equipaggiamento della barca e consegnerà allo stesso i documenti relativi alla barca locata indicanti l’area ed il periodo di navigazione autorizzati e coperti dalla polizza assicurativa. La sottoscrizione dell’inventario da parte del locatario implica il riconoscimento da parte dello stesso di aver ricevuto l’imbarcazione in buono stato di manutenzione, idonea all’uso pattuito e dotata di tutti gli accessori regolamentari.

2.3 Il locatario deve provvedere al pagamento della cauzione di cui al successivo articolo 10, qualora prevista, in contanti o a mezzo carta di credito.

2.4 Alla consegna, il locatario deve altresì esibire all’armatore i seguenti documenti:
– un documento di identificazione personale;
– la patente nautica dello skipper qualora richiesta;
– copia della lista equipaggio, conforme all’originale consegnato a Le Rotte di Portolano al momento del saldo, indicante i dati anagrafici e di identificazione di tutte le persone imbarcate.

2.5 L’obbligo di consegna dell’imbarcazione diventa esigibile per l’armatore soltanto dopo che il locatario avrà provveduto a corrispondere l’intero corrispettivo della locazione, avrà versato la cauzione, avrà sottoscritto l’inventario ed esibito i documenti di cui sopra.

3. RITARDO NELLA CONSEGNA E MANCATA CONSEGNA

3.1 Se per qualsiasi motivo l’armatore non potesse consegnare l’imbarcazione locata nel giorno e ora stabiliti nella comunicazione di conferma di locazione, sarà in facoltà del locatario ottenere il rimborso della relativa quota giornaliera non goduta.

3.2 Nel caso in cui, per qualsiasi causa, l’armatore non potesse consegnare l’imbarcazione locata avrà la possibilità di consegnarne un’altra di analoghe caratteristiche entro quarantotto ore con l’obbligo di rimborsare al locatario la sola quota giornaliera eventualmente non goduta. Qualora il ritardo si protraesse oltre il suddetto periodo, il locatario potrà recedere dal contratto dandone comunicazione scritta all’armatore nelle ventiquattro ore successive e avrà diritto di ottenere esclusivamente la restituzione integrale del prezzo pagato.

4: ABILITAZIONE

4.1 L’armatore non è tenuto a verificare preventivamente le competenze nautiche dichiarate dal locatario.

4.2 Qualora il locatario, all’atto della consegna, si mostrasse incapace a condurre l’imbarcazione – ad insindacabile giudizio dell’armatore – il contratto si intenderà risolto di diritto ed il prezzo versato dal locatario sarà trattenuto dall’armatore a titolo di penale. Ove ve ne sia la possibilità, l’armatore potrà imporre la presenza a bordo, a spese del locatario, di uno skipper di esperienza. In caso di rifiuto del locatario ad imbarcare lo skipper, il contratto si intenderà risolto ed il prezzo versato dal conduttore sarà trattenuto dall’armatore a titolo di penale.

5: OBBLI GHI DEL LOCATARIO

5.1 Avvenuta la consegna, il locatario è l’unico responsabile della barca e delle attrezzature e risponde in proprio per qualsiasi danno arrecato alla barca, alle attrezzature ed equipaggiamenti, all’equipaggio e ai terzi (ivi compresi gli ospiti presenti a bordo). Pertanto, l’armatore non sarà in alcun modo responsabile per i danni eventualmente subiti, in conseguenza dell’utilizzo dell’imbarcazione, dal locatario o terzi a qualunque titolo imbarcati, salvo che tali danni discendano da difetti propri dell’imbarcazione.

5.2 Il locatario è assoggettato a tutti gli obblighi legali e doveri propri della figura del “Comandante di imbarcazione”.

5.3 Il locatario è tenuto a restituire l’imbarcazione nei termini temporali e spaziali fissati nella comunicazione di conferma di locazione, nello stato di fatto in cui ne aveva assunto l’uso, con le medesime caratteristiche, priva di alcuna modificazione ed idonea al medesimo uso, unitamente agli accessori, equipaggiamenti, dotazioni e documenti ricevuti all’atto della consegna.

5.4 Su richiesta dell’armatore, il locatario e lo skipper sono tenuti a dichiarare per iscritto le loro competenze nautiche.

5.5 Il locatario è tenuto a conoscere e rispettare le leggi e i regolamenti sulla nautica da diporto vigenti nell’area di crociera.

Con la sottoscrizione della proposta di locazione, il locatario solleva espressamente l’armatore da ogni responsabilità conseguente alla violazione delle leggi e dei regolamenti sopra indicati.

5.6 Alla data di inizio della locazione, il locatario deve aver compiuto i diciotto anni di età.

6: USO DELLA BARCA

Il locatario è tenuto ad usare l’imbarcazione con particolare diligenza, secondo le buone regole marinaresche, la corretta tecnica nautica, le caratteristiche tecnicostrutturali proprie dell’imbarcazione, oltre che secondo quanto indicato dai documenti di bordo ed in conformità con l’impiego convenuto.

Il locatario si impegna a:
– adibire l’imbarcazione esclusivamente ad uso diportistico, prendendo atto che è fatto divieto assoluto di trasporto merci e passeggeri, pesca professionale e qualsiasi genere di commercio;
– rispettare il numero massimo delle persone trasportabili;
– rispettare le aree e i periodi di navigazione autorizzati e comunque navigare solo nelle acque consentite per il tipo dell’imbarcazione;
– rispettare le leggi del paese ospitante, le normative riguardanti le dichiarazioni di dogana, le disposizioni delle autorità portuali, doganali, sanitarie e le norme di pesca anche subacquea;
– prestare ascolto all’autorità portuale ed agli avvisi ai naviganti, in particolare quando sussistano limiti e divieti alla navigazione in caso di maltempo e/o di pericolosità per la navigazione;
– navigare solo in condizioni meteorologiche che garantiscano la totale sicurezza per sé e per l’equipaggio;
– mantenere la barca in corretto stato di navigabilità per tutta la durata del periodo di locazione;
– informare l’armatore, all’atto della prenotazione, dell’intenzione di utilizzare la barca per competizioni veliche e regate o per attività didattiche, ricevendo la relativa autorizzazione.
– mantenere aggiornati i documenti di navigazione, riportando sul giornale di bordo arrivi e partenze dai porti, condizioni atmosferiche, ore di motore effettuate, danni, riparazioni;
– non navigare in zone pericolose in conseguenza di guerre, ostilità, operazioni militari e nelle zone dove è interdetta la navigazione, tenendo presente che in tali casi l’assicurazione non è operante;
– non sublocare l’imbarcazione in oggetto.

7: SPESE CORRENTI

Sono a carico del locatario tutte le spese correnti relative all’uso ed ai consumi di bordo per il periodo della locazione.

8: MANUTENZIONE ECURA DELL’I MBARCAZIONE

Il locatario si impegna ad avere cura dell’imbarcazione, a mantenere in ordine le attrezzature sia interne che esterne, a mantenere funzionanti ed in corretto uso le dotazioni e gli accessori, a riconsegnare l’imbarcazione nelle condizioni in cui gli è stata consegnata.
Il locatario si impegna, inoltre, ad effettuare a proprie spese – durante il periodo di locazione – i lavori di manutenzione ordinaria e di cura quotidiana.

9: DANNI, AVARIE, INCIDENTI

9.1 In caso di danneggiamenti, avarie, incidenti, collisioni, perdita degli equipaggiamenti, il locatario deve immediatamente avvisare telefonicamente l’armatore, pena la perdita della garanzia assicurativa, e deve inviare allo stesso entro le successive 24 ore un dettagliato rapporto scritto su quanto accaduto.

9.2 Il locatario potrà proseguire la navigazione soltanto qualora la continuazione della crociera non aggravi i danneggiamenti subiti dall’imbarcazione, né possa cagionare pericolo per altre imbarcazioni e per le persone.

9.3 Qualora l’imbarcazione subisca avarie che ne pregiudichino l’utilizzazione per un periodo superiore alle 24 ore, il locatario avrà diritto di ottenere il rimborso delle rate giornaliere del prezzo eccedente detto periodo solo nel caso in cui l’avaria non dipenda da un comportamento imperito e/a colposo del locatario,

9.4 Eventuali riparazioni ed assistenza da terzi dovranno essere autorizzate dall’armatore e le relative spese saranno rimborsate dallo stesso al locatario al rientro al porto d’imbarco – dietro presentazione delle pezze giustificative – solo se i guasti siano stati determinati da un difetto della barca. In tal caso, il locatario potrà recedere dal contratto se il tempo occorrente per le riparazioni sia superiore a 2 giorni. In caso di risoluzione del contratto, il locatario avrà diritto alla restituzione dei canoni relativi ai giorni non goduti.

10: CAUZIONE

10.1 Al momento della consegna dell’imbarcazione, il locatario è tenuto a versare all’armatore la cauzione indicata nella comunicazione di conferma di locazione a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto.

10.2 Il deposito cauzionale è improduttivo di interessi legali.

10.3 Il mancato versamento della cauzione è causa di risoluzione del contratto ed prezzo versato dal conduttore sarà trattenuto dall’armatore a titolo di penale.

10.4 La cauzione sarà restituita al locatario all’atto dello sbarco o, al più tardi, entro un mese dallo sbarco dopo che l’armatore avrà costatato l’assenza di danni, di avarie, di violazioni contrattuali e di obbligazioni contratte dal locatario durante la locazione.

10.5 In caso di danni all’imbarcazione coperti dalla polizza assicurativa, la cauzione sarà restituita al locatario solo dopo che l’assicurazione avrà liquidato il danno.

11 ASSICURAZIONE

L’imbarcazione è coperta da polizza assicurativa contro tutti i danni che possano verificarsi alla barca per la perdita totale e parziale dell’imbarcazione, per il furto totale e parziale della barca e delle sue attrezzature, per la responsabilità civile.
L’assicurazione non copre:
– i danni cagionati per fatto e colpa del locatario all’imbarcazione e alle attrezzature il furto, la perdita o il danneggiamento delle cose e degli effetti di proprietà del locatario e dei trasportati
– i danni patiti dal locatario e dai trasportati per fatti o atti estranei alla responsabilità civile dell’armatore.

12: RICONSEGNA DELLA BARCA

12.1 Il locatario si obbliga a restituire puntualmente l’imbarcazione, nei termini temporali e nel porto indicati nella comunicazione di conferma di locazione. L’itinerario della crociera deve essere programmato in modo tale da consentire il ritorno nei tempi stabiliti, anche in caso di condizioni meteorologiche avverse.
12.2 Nel caso di ritardo nella riconsegna, verrà applicata a carico del locatario una penale pari al prezzo giornaliero pattuito per ogni sei ore di ritardo, oltre il risarcimento del danno che l’armatore dovesse subire per la mancata consegna al locatario successivo. Viene considerato ritardo anche il tempo necessario per riportare l’imbarcazione nel porto di consegna, qualora il locatario interrompesse o terminasse la crociera in un porto diverso da quello indicato; in tal caso restano a carico del locatario anche le spese di trasporto o di trasferimento al porto di consegna.
12.3 All’atto della riconsegna della barca, l’armatore ed il locatario verificheranno le condizioni della barca e provvederanno alla redazione dell’inventario. Il locatario è custode dell’imbarcazione sino al momento in cui l’inventario non venga sottoscritto da entrambe le parti.

13: RECESSO DEL LOCATARIO ED INTERRUZIONE DELLA CROCIERA

13.1 Il locatario che intenda recedere dal contratto deve darne tempestiva comunicazione scritta all’armatore a mezzo lettera raccomandata da inviare a Le Rotte di Portolano.
Nel caso di recesso del locatario, l’armatore ha diritto di trattenere o di pretendere gli acconti versati o da versare qualora la comunicazione del recesso avvenga prima del saldo, gli acconti ed il saldo, se la comunicazione avvenisse dopo il saldo.
13.2 In caso di interruzione della crociera, il locatario non avrà diritto ad alcun rimborso.

Assicurazione “ VIAGGI PROTETTO ”

Le Rotte Di Portolano in collaborazione con il broker Borghini e Cossa S.r.l. e la compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A., ha predisposto per tutti i passeggeri, un completo pacchetto assicurativo inclusivo a pagamento che decorre dal momento della prenotazione e vale fino al termine del viaggio.
Le coperture sono predisposte per garantire i passeggeri:
• prima della partenza con la garanzia annullamento viaggio
• durante il soggiorno con la garanzia assistenza alla persona, rimborso delle spese mediche e danni al bagaglio.
Di seguito è riportata una sintesi delle garanzie prestate: i limiti, gli obblighi dell’Assicurato e le condizioni di assicurazione complete sono contenute nella tessera numerata che sarà consegnata a tutti i partecipanti unitamente agli altri documenti di viaggio e sono consultabili sul sito www.rottediportolano.com.

POLIZZA “ VIAGGI PROTETTO ”
ASSISTENZA ALLA PERSONA, RIMBORSO SPESE MEDICHE, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE VIAGGIO

SEZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA
1. Oggetto della garanzia
La Società mette a disposizione dell’Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni d’immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24 telefonando al numero di Torino +39 0116523211, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., Corso Massimo D’Azeglio, 14 – 10125 Torino. La Struttura Organizzativa provvede per incarico della Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/Viaggiatori assicurati:
2. Consulto medico e segnalazione di uno specialista
3. Invio di medicinali urgenti sempreché commercializzati in Italia
4. Trasporto Sanitario
– al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;
– dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.
5. Rientro sanitario dell’Assicurato
6. Rientro dell’Assicurato convalescente
7. Trasporto della salma
8. Rientro dei familiari
9. Rientro anticipato dell’Assicurato
10. Viaggio di un familiare quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale per
un periodo superiore a 10 giorni
11. Interprete a disposizione all’estero con il massimo di Euro 1.000,00
12. Segnalazione di un legale, anticipo dei costi per la difesa dell’Assicurato entro l’importo massimo di Euro 2.500,00
Disposizioni e limitazioni
Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusivamente previo accordo con la Struttura Organizzativa. Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli: 04 (Trasporto Sanitario) – 05 (Rientro Sanitario dell’assicurato) – 06 (Rientro dell’Assicurato convalescente) – 07 (Trasporto della salma) – 08 (Rientro dei familiari) – 09 (Rientro anticipato dell’ Assicurato) – 10 (Viaggio di un familiare), qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa,
provvederà al rimborso, entro e non oltre l’importo massimo di Euro 1.000,00 e comunque nella misura strettamente necessaria.
Per gli Assicurati residenti all’estero le spese di rientro sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro in Italia.
L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.
COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
L’Assistenza si ottiene telefonando al numero di Torino: +39 0116523211.
In caso di necessità l’Assicurato dovrà:
– segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, Codice Fiscale, i dati identificativi della Tessera “Viaggi Protetto”;
–  comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.
SEZIONE SPESE MEDICHE
Oggetto della garanzia
La garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese mediche, per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, sostenute dall’Assicurato in loco, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza. La Società rimborserà le spese incontrate, con i massimali di seguito indicati:
Italia: Euro 1.000,00
Europa: Euro 10.000,00
Mondo: Euro 15.000,00
ATTENZIONE!
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà invece essere sempre ottenuta l’autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa.
Franchigia e scoperto
Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con l’applicazione di una franchigia pari a Euro 50,00.
In caso di ricovero ospedaliero nell’Unione Europea con l’uso della Tessera Sanitaria (Tessera Europea Assicurazione Malattia – TEAM) dove sono impressi i codici necessari per garantire ad ogni cittadino italiano l’assistenza sanitaria anche nei Paesi dell’Unione Europea non vi sarà l’applicazione di scoperto o franchigia.
COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
Per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo – C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI),
completa dei seguenti documenti:
– propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati identificativi della Tessera “Viaggi Protetto”, codice IBAN;
– diagnosi del medico locale;
– originali delle fatture o ricevute pagate.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo – C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI).
I moduli per l’apertura del sinistro possono essere ottenuti sul sito di UnipolSai (www.unipol.unipolsai.it/sinistri-turismo.aspx) oppure telefonando al numero 051/2817017.
SEZIONE BAGAGLIO
Oggetto della garanzia
Entro la somma assicurata di euro 750,00, la Società, rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti  indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.
Disposizioni e limitazioni
L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d’identità, il rimborso è limitato a Euro 50,00.
ll rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per:
a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato a imprese di trasporto.
Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma assicurata ed i corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) sono considerati quali unico oggetto.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.
Spese di prima necessità
In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la Società rimborserà, entro la somma assicurata di Euro 150,00 le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.
Franchigia
Dall’ ammontare del danno risarcibile in base agli articoli “Oggetto della garanzia” e “Disposizioni e limitazioni” sopraindicati verrà detratta la franchigia di Euro 50,00.
La franchigia non sarà applicata nel solo caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagaglio consegnato al vettore aereo. In tale caso, l’indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l’intero ammontare del danno.
COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
In caso di danni o perdite al bagaglio, L’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla società, telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato
dalle ore 8:30 alle ore 13:30 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo – C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI),
completa dei seguenti documenti:
1. Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati identificativi della Tessera “Viaggi Protetto”, codice IBAN;
2. Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;
3. Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;
4. In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR) e copia del reclamo scritto inviato nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso;
5. In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all’albergatore: copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta;
6. In caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all’autorità del luogo dell’avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa) e loro risposta;
7. In caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo – C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI).
I moduli per l’apertura del sinistro possono essere ottenuti sul sito di UnipolSai (www.unipolsai.it/denuncia-sinistri/turismo) oppure telefonando al numero 051/2817017.
Ulteriori obblighi dell’assicurato
L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell’albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all’Autorità del luogo di avvenimento.
SEZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
Oggetto e decorrenza della garanzia
La garanzia copre le penali dovute dall’Assicurato all’Operatore Turistico, se l’Assicurato è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto:
A. decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato;
B. decesso, malattia o infortunio del compagno di viaggio dell’Assicurato purché anch’egli assicurato, dei familiari dell’Assicurato, del socio contitolare della ditta dell’Assicurato o del diretto superiore;
C. qualsiasi evento imprevisto, non conosciuto al momento dell’iscrizione al viaggio ed indipendente dalla volontà dell’Assicurato e che renda impossibile e/o obiettivamente sconsigliabile la partecipazione al viaggio.
La garanzia decorre dalla data d’iscrizione al viaggio e dura fino al momento in cui il Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico fornito dall’Operatore Turistico
Massimali
La Società rimborsa le penali d’annullamento addebitate all’Assicurato dal Contraente entro la percentuale massima prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio nel limite per Assicurato di Euro 8.000,00 e con il limite massimo per singolo evento di Euro 25.000,00.
Disposizioni e limitazioni
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
1. Qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, la Società rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (Art. 1914 C.C.). La maggior penale addebitata rimarrà a carico dell’Assicurato.
2. Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.
3. Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data di iscrizione al viaggio.
4. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall’impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o di licenziamento.
Esclusioni
Ad integrazione e parziale modifica delle “Esclusioni comuni a tutte le garanzie” l’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che determinano l’annullamento del viaggio, e non è operante se non sono state rispettate le modalità di adesione o di comportamento in caso di sinistro.
Le quote di iscrizione non sono assicurabili e pertanto non verranno rimborsate.
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si manifestassero dei luoghi di destinazione del viaggio e che inducono a rinunciare al viaggio medesimo: eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie o dal pericolo che si manifestino detti eventi.
Sono esclusi gli annullamenti determinati:
– da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a motivazioni di natura economico finanziaria;
– dolo e colpa grave dell’Assicurato;
– patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima della decorrenza della garanzia.
– attacchi di panico e stati d’ansia in genere
L’assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali.
Franchigia/Scoperto
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza ed avverrà previa deduzione dello scoperto del 20%, da calcolarsi sulla penale rimborsabile. Tale scoperto non potrà essere inferiore alla franchigia di Euro 50,00, per ciascun assicurato. Nessuno scoperto viene applicato nel caso di rinuncia dovuta a decesso o ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni.
COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato, pena la decadenza del diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare la prenotazione all’ Operatore Turistico immediatamente, al fine di fermare la misura delle penali applicabili. L’annullamento andrà notificato comunque prima dell’inizio dei servizi prenotati, anche nei giorni festivi, a mezzo fax oppure e-mail. In ogni caso la Società rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data in cui si è verificato l’evento che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla Società entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato l’annullamento e comunque non oltre le 24 ore successive alla data di partenza. L’assicurato dovrà effettuare la denuncia direttamente a UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
– telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30;
oppure
– a mezzo fax al numero 051/7096551. Come data di invio farà fede la data del fax.
Al momento della denuncia sarà necessario far conoscere alla Società:
– nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettivamente rintracciabile l’Assicurato;
– riferimenti del viaggio e della copertura quali: estremi della tessera assicurativa o nome dell’Operatore Turistico, data di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare e, ove possibile, estratto conto di
prenotazione o scheda di iscrizione;
– la descrizione delle circostanze che costringono l’Assicurato ad annullare;
– la certificazione medica o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio.
Anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere fornito per iscritto a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo – Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI):
– estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione (se non precedentemente forniti);
– fattura della penale addebitata;
– quietanza di pagamento emessa dall’Operatore Turistico;
– certificazione medica in originale;
– codice IBAN.
Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni relative allo stato di gestione del sinistro. In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo – Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI).
I moduli per l’apertura del sinistro possono essere ottenuti sul sito di UnipolSai (www.unipolsai.it/denuncia-sinistri/turismo) oppure telefonando al numero 051/2817017.
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Garanzie/Prestazioni la Società non è tenuta a fornire Garanzie/Prestazioni per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:
a) dolo o colpa grave dell’Assicurato;
b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed
allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
e) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
f) turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d‘ansia, stress o depressione. Stati di malattia cronica o patologie preesistenti all’inizio del viaggio;
g) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
h) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale.
Sono inoltre escluse:
i) le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di Euro 1.500,00;
j) le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l’assistenza;
k) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;
l) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
m) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
n) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti;
o) le garanzie/ prestazioni di qualunque genere, conseguenti a sinistri avvenuti in occasione di mancata osservanza delle norme di cui alla legge n. 269 del 1998 “contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.
POLIZZA INTEGRATIVA FACOLTATIVA
RIMBORSO SPESE MEDICHE
INTEGRATIVA FACOLTATIVA RIMBORSO SPESE MEDICHE
Per aumentare le somme già assicurate con la Tessera Viaggi Protetto a mani del viaggiatore oppure consultabile sul sito www.rottediportolano.com, sino all’ importo di € 100.000,00 totale.
La presente assicurazione Integrativa Rimborso Spese Mediche va esplicitamente richiesta al momento della prenotazione o, al più tardi, entro il giorno prima della partenza. Le condizioni, le modalità da seguire in caso di sinistro, le limitazioni e le esclusioni sono le medesime previste dalla sezione “Spese mediche”.
INIZIO E TERMINE DELLE GARANZIE
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d’iscrizione al viaggio e termina nel momento in cui l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto.
Le altre Garanzie/Prestazioni iniziano al momento e nel luogo previsti dalla scheda di iscrizione/programma dell’Operatore Turistico, e terminano al momento del completo espletamento dell’ultima formalità prevista dal contratto stesso, e comunque con il massimo di 45 giorni dalla data di inizio del viaggio.
GLOSSARIO
Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:
Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assistenza: l’aiuto tempestivo in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.
Atto di Terrorismo: azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
Bagaglio: l’insieme dei capi di vestiario e dei beni di proprietà dell’Assicurato, che lo stesso indossa e/o porta con sé, compresi la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere, esclusi valori.
Beneficiario: gli eredi dell’Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte dell’Assicurato.
Beni Di Prima Necessità: beni dei quali si ha materialmente bisogno e dei quali non si può oggettivamente fare a meno. Non sono considerati beni di prima necessità i beni che verrebbero comunque acquistati anche in assenza di Sinistro.
Biglietto Di Viaggio: biglietto ferroviario di prima classe o biglietto aereo di classe turistica.
Calamità Naturali: alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, uragani, trombe d’aria ed altri fenomeni naturali aventi carattere di eccezionalità, che producano gravi danni materiali oggettivamente constatabili e documentati o siano identificati come tali da organismi internazionalmente riconosciuti.
Connecting time: l’intervallo di tempo stabilito dalle Società aeroportuali e dai vettori aerei, intercorrente fra l’orario di atterraggio e la partenza del volo successivo necessari per raggiungere la destinazione.
Compagno di Viaggio: persona assicurata e partecipante al viaggio insieme e contemporaneamente all’Assicurato stesso.
Contraente: persona fisica o giuridica che stipula l’Assicurazione a favore degli Assicurati e ne assume i relativi oneri.
Cose: oggetti materiali e, limitatamente alla garanzia “Responsabilità civile dell’ Assicurato”, gli animali.
Destinazione: la località riportata sul contratto di viaggio/estratto conto di prenotazione dell’ Operatore Turistico Contraente di polizza come meta del soggiorno o la prima tappa in caso di viaggio che preveda un pernottamento.
Domicilio: il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa: tutti i Paesi dell’Europa geografica, i Paesi costeggianti il bacino del Mediterraneo e le Isole Canarie.
Evento: il verificarsi del fatto dannoso che determina uno o più sinistri.
Famiglia: l’Assicurato e i suoi conviventi, come indicati dall’Art. 4 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223 e risultanti da certificato anagrafico o da documento internazionale ad esso equivalente.
Familiare: coniuge, convivente, figli, genitori, genero o nuora, fratelli, cognati, suoceri, nonni e zii e nipoti fino al terzo grado dell’Assicurato, nonché quant’altri con lui stabilmente convivente, purché risultante da regolare certificazione.
Fascicolo Informativo: l’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da : Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa Privacy.
Franchigia: importo che rimane a carico dell’Assicurato espresso in cifra che viene detratta dall’importo del danno indennizzabile.
Furto: il reato previsto all’Art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garanzia: copertura assicurativa che non rientra nella definizione di “Assistenza”, per la quale la Società procede direttamente al rimborso del danno subito dall’Assicurato, purché il relativo premio sia stato regolarmente corrisposto.
Incoming: l’insieme dei servizi turistici offerti agli Assicurati stranieri in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente od una invalidità temporanea.
Invalidità permanente: perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità fisica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto Di Cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le case di cura aventi finalità estetiche e dietologiche.
Italia: Italia, incluse Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
Malattia: l’alterazione dello stato di salute che non dipende da un Infortunio.
Malattia Preesistente: malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche/recidivanti o preesistenti alla sottoscrizione della Polizza.
Massimale/Somma Assicurata: la somma massima, stabilita nella Polizza, per la quale, la Società si impegna a prestare la Garanzia e/o l’Assistenza a favore di ciascun Assicurato, per uno o più sinistri avvenuti durante il viaggio.
Medico curante sul posto: il medico che presta le cure necessarie presso la struttura sanitaria locale dove è ricoverato l’Assicurato.
Mondo: tutti i Paesi non rientranti nelle definizioni di “Italia” e ”Europa”.
Operatore Turistico: tour operator (anche “T.O.”), agenzia di viaggi, hotel, compagnia di navigazione aerea o altro operatore legalmente riconosciuto ed autorizzato alla prestazione di servizi turistici.
Overbooking: sovra prenotazione dei posti disponibili per un servizio turistico (es. vettore aereo, hotel) rispetto alla effettiva capacità/disponibilità.
Passeggero: soggetto trasportato a bordo di mezzi di trasporto gestiti da Vettori.
Periodo assicurativo: periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa.
Polizza: il documento, sottoscritto dalla Società e dal Contraente, che prova l’Assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società secondo quanto previsto in Polizza.
Prestazione: l’Assistenza da erogarsi in natura ovvero l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, per il tramite della Struttura Organizzativa a condizione che il Premio sia stato regolarmente corrisposto.
Preziosi: gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.
Primo mezzo: il mezzo di trasporto che effettua la prima tratta qualora il viaggio dovesse prevedere più tratte per il raggiungimento della prima destinazione.
Rapina: il reato, previsto all’Art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale.
Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.
Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro.
Scippo: il furto commesso strappando una o più cose di mano o di dosso allapersona che le detiene
Scoperto: importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in percentuale del danno indennizzabile.
Sinistro: il singolo fatto/avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell’Assicurazione e che determina la richiesta di Assistenza o di Garanzia, l’ indennizzo del danno subito o il risarcimento dei danni arrecati e che rientra nei termini di Polizza.
Società: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Struttura Organizzativa: Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., Corso Massimo d’Azeglio, 14 – 10125 Torino, costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Tessera “Viaggi Protetto”: il documento, riportante le condizioni di assicurazione – debitamente numerato – redatto in formato cartaceo od elettronico e rilasciato all’Assicurato prima della partenza.
Valore Commerciale: il valore di cose assicurate determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.
Valori: valuta a corso legale, titolo di credito in genere, buoni pasto, buoni benzina ed in genere ogni carta – anche in formato elettronico – rappresentante un valore certo e spendibile.
Viaggio: il trasferimento, il soggiorno, la locazione, come risultante dal relativo contratto o altro valido titolo o documento di viaggio.
Viaggio Iniziato: l’intervallo di tempo che decorre dal momento in cui l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto e termina al completo espletamento dell’ultimo servizio previsto dal contratto stesso.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N°196/2003
Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali
Gentile Cliente
Per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.
Quali Dati Raccogliamo
Si tratta di dati (come ad esempio nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile, indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti ci fornite; tra questi ci sono anche dati di natura sensibile (idonei a rivelare il Suo stato di salute), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.
Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell’attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge od in base alle disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza di settore. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre,
risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio.
Perché Le Chiediamo I Dati
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Come Trattiamo I Suoi Dati
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e/o servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa.
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La normativa sulla Privacy ( artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.
Titolari del trattamento dei Suoi dati sono UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipolsai.com), entrambe con sede in Via Stalingrado 45 – 40128 Bologna.
Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l’elenco delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l’elenco dei Responsabili, potrà consultare il sito www.unipolsai.it o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A. al recapito sopra indicato, e-mail privacy@unipolsai.it